La pandemia in Europa e le misure nazionali necessarie per contrastare la diffusione del virus hanno perturbato in modo significativo il mondo del lavoro creando una vera e propria rivoluzione nel modo di svolgerlo e approcciarsi allo stesso.

Molte persone hanno trovato nel network una possibilità di lavoro pieno o parziale già che gran parte dell’attività può essere svolta attraverso gli strumenti online.

La normativa italiana e quella spagnola presentano differenze nel trattamento fiscale di questa attività per tanto in questo post parleremo degli aspetti legali e fiscali in Spagna.

Quadro Normativo

In Spagna le vendita multilivello si regolano principalmente per due norme:


Legge 7 dell’anno 1996, del 15 gennaio, sulla regolamentazione del commercio al dettaglio.
Articolo 22. Vendita multilivello.

  1. La vendita multilivello costituisce una forma speciale di commercio in cui un produttore o un grossista vende i propri prodotti o servizi attraverso una rete di commercianti e / o agenti di distribuzione indipendenti ma coordinati all’interno della stessa rete commerciale ei cui vantaggi Economici si ottengono attraverso un unico margine sul prezzo di vendita al pubblico, che viene distribuito attraverso la percezione di percentuali variabili sul fatturato totale generato da tutti i fornitori integrati nella rete commerciale, e proporzionalmente al volume di affari che ogni componente che hai creato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, i commercianti e gli agenti di distribuzione indipendenti saranno in ogni caso considerati imprenditori per le finalità previste nel testo rivisto della Legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti e altre leggi complementari.

2. È vietato commercializzazione quando: organizzare di beni e la servizi
a) Costituisce atto scorretto nei confronti dei consumatori ai sensi dell’articolo 26 della 3/1991, Legge 3/1991, del 10 gennaio, sulla concorrenza sleale.
b) Non è adeguatamente garantito che i distributori abbiano il contratto di lavoro appropriato o rispettino i requisiti legalmente richiesti per lo sviluppo di un’attività commerciale.
c) Vi è l’obbligo di effettuare un acquisto minimo dei prodotti distribuiti dai nuovi venditori, senza un contratto di riacquisto alle stesse condizioni.

  1. In nessun caso il produttore o il grossista titolare della rete può subordinare l’accesso alla stessa al pagamento di una quota o royaltyes di iscrizione non equivalente ai prodotti e al materiale promozionale, informativo o formativo erogato ad un prezzo analogo a quello di altre controparti esistenti sul mercato e che non possono superare l’importo determinato dalla normativa. Nei casi in cui sia previsto un contratto di riacquisto, vi prodotti dovranno essere accettati per la restituzione purché le loro condizioni non ne impediscano chiaramente la successiva vendita. Articolo piramidale.23. Divieto di vendita Sono pratiche di vendita piramidali quelle previste dall’articolo 24 della Legge 3/1991, del 10 gennaio, sulla Concorrenza Sleale, essendo nulle le condizioni contrattuali contrarie a quanto previsto da detto precetto.

Legge 3/1991, del 10 gennaio
Art. 24. Pratiche di vendita piramidali.

È considerato ingiusto, in qualsiasi circostanza, creare, dirigere o promuovere un piano di vendita piramidale in cui il consumatore 0 l’utente prende in considerazione in cambio dell’opportunità di ricevere un compenso derivante principalmente dall’ingresso di altri consumatori o utenti il piano e non la vendita o la fornitura di beni o servizi.

Art. 26. Pratiche commerciali nascoste.

È considerato ingiusto se fuorviante includere come informazione nei media, comunicazioni per promuovere un bene o un servizio, pagando il datore di lavoro o il professionista per detta promozione, senza essere chiaramente specificato nel contenuto o attraverso immagini e suoni chiaramente identificabili per il consumatore o utente che si tratta di un contenuto pubblicitario.


Questa normativa regola il modello denominato Network Marketing:

“Modello distributivo per far circolare un prodotto attraverso una potente rete di distributori o rete di persone per raggiungere il consumatore finale. Il modo per commercializzare un prodotto e generare commissioni, tramite vendita diretta o raccomandazione.”

Fiscalità Multilivello

La normativa indica che i distributori/networker avranno la qualità di professionali indipendenti.In questo ordine d’idee il distributore/networker dovrà iscriversi nell’Agenzia Tributaria come imprenditore (Modelo 036/037).

In conformità con lo sviluppo giurisprudenziale questo obbligo sorge quando sono soddisfatte 3 caratteristiche, e cioè che l’attività sia svolta direttamente, frequentemente e personalmente.

Un altro criterio utilizzato dalla Corte di Cassazione per definire se una attività è professionale o meno e se esiste o meno l’obbligo del pagamento della quota della Seguridad Social (Previdenza Sociale) è quello del introito ottenuto con l’attività. Si è stabilito che esiste la presunzione di una attività professionale se l’introito per la stessa e superiore allo stipendio minimo interprofessionale questo è circa 950 euro mensili.

In ogni caso la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) non riconosce questo criterio e per loro sarà una attività economica indipendentemente se si guadagna meno dello stipendio minimo interprofessionale.

Per evitare inconvenienti con la AEAT alcune aziende di Network Marketing emettono un’autofattura per conto del networker (il networker normalmente firma nel contratto l’autorizzazione, come distributore o imprenditore indipendente, ad emettere le fatture in questo modo e in formato elettronico, saranno sempre disponibile nel backoffice dal networker).

Pertanto l’azienda può emettere tutti i suoi pagamenti con il supporto legale della fattura del networker che includerà le commissioni giornaliere, settimanali o mensili in base agli obiettivi raggiunti nel piano di compensazione corrente con le tasse corrispondenti.

Questa gestione è efficace per entrambe le parti: L’imprenditore può dedicarsi al negozio e l’azienda non deve pensare a come pagare le commissioni.

Allora come devo comportarmi se sono un distributore?

Ci sono varie soluzioni:

La più logica e sicura è che dopo qualche prova per vedere se l’attività ci piace ed è quello che vogliamo fare dobbiamo iscriverci come autonomi distributori, questo comporterà il pagamento della quota della previdenza sociale che per il 2021 è di 286,10 euro mensili o 60 euro se l’autonomo può accedere alla “tarifa plana”.

La seconda chiedere un solo pagamento all’anno per le commissioni come distributore.

Non fare niente rischiando una indagine da parte dell’Agenzia Tributaria.

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